DEBUTTA IL REGISTRO TELEMATICO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DEL TERZO SETTORE

 

Nuovo regolamento per le attività sportive e nuovi limiti ai compensi

 

Per effetto della riforma del terzo settore, che ha modificato lo sport dilettantistico (D.Lgs. 39/2021), è operativo - in sostituzione del Registro telematico tenuto presso il Coni - il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute Spa (https://registro.sportesalute.eu).

 

Il nuovo Registro è destinato a sostituire il precedente Registro Coni, con la funzione di certificazione della natura dilettantistica delle attività svolte dalle Asd (associazioni sportive dilettantistiche) e Ssd (società sportive dilettantistiche), che risulteranno iscritte allo stesso.

 

Nuovo regolamento delle attività sportive

Il Regolamento delle attività sportive dilettantistiche disciplina la tenuta, conservazione e gestione del nuovo Registro nazionale. Si tratta di un documento che presenta ancora numerose lacune atteso che la piena funzionalità del nuovo Registro dovrebbe verosimilmente realizzarsi quando entreranno in vigore anche le previsioni contenute nel D.Lgs. 36/2021, presumibilmente dal prossimo 1° gennaio 2023.

Tra i diversi temi ancora in sospeso, la possibilità di assolvere gli adempimenti lavoristici per gli addetti dello sport proprio attraverso il portale del nuovo registro, la possibilità di acquisire la personalità giuridica da parte delle Asd con l’iscrizione nel nuovo Registro e, infine, la possibilità di iscrivere nel nuovo Registro le cooperative sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo settore (Ets) che svolgono organizzazione di attività sportive dilettantistiche ma non le società di persone.

E’ previsto che il Dipartimento per lo sport possa stabilire il versamento di una quota per l’iscrizione al Registro.

 

Requisiti di iscrizione al nuovo Registro

I requisiti per iscriversi al nuovo Registro sono:

·      statuto conforme al D.Lgs. 36/2021 (e fino al 31 dicembre 2022 all’articolo 90, L. 289/2002);

·      sede legale in Italia o in un Paese UE e sede operativa in Italia;

·      affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (Fsn, Eps, Dsa);

·      Non essere articolazione territoriale di un organismo sportivo (no Comitati degli enti e federazioni) con eccezione per le articolazioni del Cusi (centro universitario sportivo italiano);

·      svolgimento di comprovate attività sportive, formative e didattiche.

 

Procedura di iscrizione al nuovo Registro

Quanto alle procedure di iscrizione al nuovo Registro occorre distinguere tra:

-         Asd e Ssd già iscritte nel Registro telematico Coni alla data del 23 agosto 2022;

-         Asd e Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro al 23 agosto 2022.

Ø Asd / Ssd già iscritte nel Registro telematico Coni alla data del 23 agosto 2022

Ancorché per le Asd / Ssd già iscritte nel precedente Registro Coni, la loro documentazione è stata fatta confluire in automatico dal vecchio Registro al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, per poter visualizzare e controllare i loro dati tali soggetti devono procedere autonomamente alla creazione di una nuova utenza all’interno del nuovo Registro.

Si tratta di una procedura agevole ma che richiede in primis la compilazione del modulo di richiesta account, contenente i dati del legale rappresentante della Asd / Ssd interessata all’iscrizione.

Si parte dall’indirizzo web https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/ nel quale compare la seguente schermata:

I legali rappresentanti delle Asd / Ssd già iscritte al Registro Coni prima del 23 agosto 2022, cliccano quindi sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di Asd/Ssd” e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell’Asd/Ssd e del legale rappresentante.

A ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo sport, anche per il tramite di sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute.

All’esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:

A questo punto, l’utente riceve istruzioni per la creazione della password alla e-mail precedentemente comunicata, potendo così accedere all’area documentale nella quale verificare i dati inseriti.

Ø Asd / Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro al 23 agosto 2022

Per le Asd / Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro alla data del 23 agosto 2022, la procedura provvisoria di nuova iscrizione prevede che gli Organismi sportivi affilianti (e cioè Fsn, Eps e Dsa) debbano inserire nella piattaforma il codice fiscale dell’Asd / Ssd regolarmente affiliata e il codice fiscale del relativo legale rappresentante.

Una volta avvenuto l’inserimento di questi dati nella piattaforma, il legale rappresentante della Asd / Ssd potrà così procedere alla creazione della propria utenza, secondo quanto in precedenza descritto per le realtà già iscritte al vecchio Registro Coni.

Eseguito l’accreditamento è possibile inserire le informazioni e caricare i documenti ma tale onere viene demandato dal Regolamento agli stessi Organismi sportivi affilianti.

Resta, quindi, compito dell’organismo sportivo affiliante:

- l’onere di attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’associazione/società affiliata rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia;

- garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’associazione/società interessata di integrare i dati e/o la documentazione.

 

Compensi agli sportivi dal 2023

Il D.Lgs. 36/2021 (decreto “correttivo” di riordino degli enti sportivi professionistici e dilettantistici) prevede, a decorrere dal 2023, rilevanti novità in materia di lavoro sportivo dilettantistico.

A partire dal prossimo anno, associazioni/società sportive dilettantistiche saranno chiamate a rivedere l’attuale assetto tributario e previdenziale dei compensi erogati ai lavoratori impiegati nelle attività sportive, in seguito all’entrata in vigore della riforma dello sport. In particolare, con modifica dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2021 viene disposta:

- la sottrazione al regime dell’art. 67, co. 1, lett. m), Tuir di tali compensi (che rimane applicabile ai soli compensi ai direttori artistici/collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche);

- sostituito da un regime specifico applicabile ai “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”.

In sostanza, rispetto al passato, dal 2023 viene espunta la fascia a cui si applica la ritenuta “secca” (da €. 10.000 ad €. 30.658) che, tuttavia, partecipa alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti €. 30.658 e la quota di franchigia è incrementata di €. 5.000 (da €. 10.000 ad €. 15.000); essa continua a non rilevare alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti tale franchigia, secondo la seguente tabella:

 

 

Ad esempio, se un atleta percepisce, nel 2023, compensi per € 24.000 da una ASD, i primi € 15.000 non concorrono a formare il reddito complessivo e sull’eccedenza di € 9.000 (24.000 – 15.000), si applicano le ritenute Irpef secondo le regole ordinarie, applicando il calcolo progressivo Irpef del reddito per il percettore.

Dal nuovo regime introdotto, dal 2023 risulteranno esclusi (nuovo co.6-quater, art. 36, D.Lgs 36/2021) i premi di risultato ottenuti nelle competizioni sportive e i premi, inquadrati ex art. 30, co. 2, Dpr 600/73, che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 20%.

Non sono soggetti a tassazione i rimborsi di spese documentate (cd. “piè di lista”) relative a vitto, alloggio e viaggi/trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate in trasferta fuori dal territorio comunale dove ha sede l’associazione/società sportiva.

Aspetti previdenziali degli sportivi

Dal punto di vista previdenziale, l’art. 35, D.Lgs. 36/2021 dispone che “nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali (…) sono iscritti alla Gestione separata INPS”. Con integrazione a tale articolo, viene ora previsto che l’aliquota contributiva si applica “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro”. Dunque, rispetto al passato, dove la franchigia di €. 10.000 operava anche ai fini Inps), si applicherà la nuova soglia di esenzione Inps di € 5.000; oltre tale soglia il compenso sarà soggetto a contributi ma non ad Irpef fino alla soglia di € 15.000; oltre quest’ultima soglia, si applicherà ordinariamente sia l’Inps che l’Irpef.

Ad esempio, se un atleta percepisce, nel 2023, compensi per € 24.000 da una ASD, i primi € 5.000 non concorrono né al versamento previdenziale Inps e neppure a formare il reddito complessivo; sull’eccedenza di € 10.000 e fino alla soglia di € 15.000 (da 5.000 a 15.000) concorrerà al versamento previdenziale Inps, ma non a formare il reddito complessivo Irpef; oltre € 15.000 continuerà a concorrere al versamento previdenziale Inps ed anche a formare il reddito complessivo Irpef secondo le regole ordinarie, applicando il calcolo progressivo Irpef del reddito per il percettore.

 

Registro unico del terzo settore (RUNTS)

Dal 7 novembre avverrà il passaggio nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) da parte delle Aps (associazioni di promozione sociale) e Odv (organizzazioni di volontariato) che non hanno ricevuto alcuna comunicazione dagli uffici preposti al controllo. Il 7 novembre costituirà, dunque, l’inizio della «post-trasmigrazione» per queste tipologie di enti, con il definitivo superamento dei previgenti registri Aps / Odv e l’ingresso Runts (articolo 54, comma 2, del D.Lgs 117/2017, modificato dall’articolo 25-bis del Dl 73/2022).

Una scadenza che in ogni caso non interessa tutti gli enti del Terzo settore ma solo quelle Aps / Odv già iscritte nei vecchi registri di settore e coinvolte nel processo di trasmigrazione nel Runts. Vale a dire quella procedura in cui l’ingresso nel Terzo settore avviene non con la presentazione di una nuova domanda di iscrizione, ma tramite l’iniziativa degli uffici cui spetta, prima, trasmettere da un elenco all’altro la documentazione e poi verificarne la correttezza e conformità a legge.

 

RUNTS dopo il 7 novembre

Tenuto conto dell’imminente chiusura della fase dei controlli, tre sono i possibili scenari che interesseranno gli enti trasmigrati, dopo il 7 novembre prossimo:

1) Le Aps / Odv che a quella data saranno state destinatarie di richieste di integrazione/chiarimenti da parte degli uffici (inviate all’indirizzo mail dell’ente o alla pec ove disponibile) potranno perfezionare l’iscrizione al Runts solo rispettando i termini procedimentali previsti dal decreto 106/2020.

2) Laddove dalla verifica dell’ufficio emergano motivi ostativi o il set documentale sia mancante/incompleto, gli enti hanno a disposizione dieci o 60 giorni di tempo, rispettivamente, per formulare controdeduzioni e dare prova dell’avvenuta regolarizzazione. Con l’effetto che l’inadempimento entro i termini stabiliti determinerà la mancata iscrizione nel Runts. Ove la verifica si concluda positivamente, l’ufficio dispone infatti con apposito provvedimento l’iscrizione dell’ente nel Registro (articolo 31, comma 7, del Dm 106/2020).

3) Discorso diverso invece ove l’ufficio del Runts non intervenga con alcun provvedimento entro il 7 novembre. In quest’ipotesi – come previsto dalla normativa e confermato anche dal Ministero del Lavoro in un recente documento di prassi, si forma il silenzio-assenso (articolo 31, comma 10, del Dm 106/2020 e circolare 9/2022). Con l’effetto dell’iscrizione dell’ente trasmigrato nella sezione del Runts in base alla tipologia dei registri Aps / Odv da cui sono provenuti. Nella sostanza, decorso il 7 novembre, si arriverà ad avere una panoramica esatta del numero delle Aps / Odv iscritte nel Runts per silenzio-assenso. Seppure in questo caso l’accesso sia automatico, resta in ogni caso fermo l’obbligo per tali enti di intervenire per completare il corredo delle informazioni presenti sul portale del Registro unico. In particolare, stando a quanto chiarito anche nella circolare ministeriale, tali Aps / Odv saranno tenute, entro 90 giorni dall’iscrizione, a depositare i bilanci 2021 e a aggiornare le informazioni necessarie. Spetterà dunque agli enti supplire eventuali carenze informative/documentali entro i 90 giorni che, se si tratta di soggetti iscritti per silenzio-assenso, decorreranno dal 7 novembre.

 

 

03/11/2022

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.